Contro il metter mano all'armi in rissa o tumulto
Per parte del Mag. Sig. Commiss. Conte Lud. Ariosto ducal Commiss. di Garfagnana, si fa comandamento che qualunque volta accaderà che in su la calcinaia, o in altri lochi della terra di Castelnovo [312] si faccia questione, rissa o tumulto, che nessuno sia ardito di metter mani a l'arme, se non li balestrieri dello Ill. Sig. nostro, e qualunque serà trovato con arme inastate o spade o pugnali nudi, caderà subito in pena di 25 ducati, da essere applicati li due terzi alla Camera Ducale, e un terzo all'accusatore; e chi non averà modo di pagare, averà tre tratti di corda. [ A scemare il disgusto che fa nascere la brutta formola d'uso generale e qui più volte ripetuta di minacciare la pena della corda, giova osservare che nelli Statuta Castronovi Carfignanae, approvati nel 1505, si ha al lib. IV, cap. 8: «reiterari nemo possit ad torturam nisi praecedentibus novis indicijs, et cum omni moderamine ita quod corpus valeat sustinere: et si persona ultra modum torta decesserit in tormentis, Capitaneus (justitiae) eadem poena debeat puniri.» Questi Statuta (col moderativo del taglione) si conservano mss. nella R. Biblioteca Estense, che li possiede pure volgarizzati e scritti nel 1576 da Francesco Porta Garfagnino, con carattere, lettere capitali e frontispizio, il tutto condotto e figurato sì bellamente, che il libro ne par quasi inciso. Francesco apparteneva alla famiglia del celebre pittore Giuseppe Porta così felice imitatore del suo maestro Francesco Salviati, e che in Venezia contribuì molto ad illustrare co' suoi disegni ed intagli in legno parecchi libri stampati dal Marcolini assai ricercati dagli amatori di belle arti.]
Die 14 octobris 1522.
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