Contro i ricettatori de' banditi
Per parte e comandamento del Magn. e Generoso conte Lud. Ariosto ducal generale Commissario in Garfagnana, per questa publica presente grida si notifica a ciascuno uomo particolare di che grado o condizione si voglia essere o sia, che non ardisca per modo alcuno di ricettare nè di dì nè di notte, nè dar mangiare nè bere, nè aiuto nè favore in modo alcuno che si possa dire nè imaginare ad alcun bandito dello Stato dell'Ill. Sig. Duca nostro, nè con detti banditi andare in compagnia, nè menarli seco, nè parlar nè stare, nè scrivere nè tôr lettere, nè praticare in alcun modo con essi, sotto pena di ducati cinquanta per ogni volta, e [310] per ciascun bandito, da essere applicata per li due terzi alla Camera Ducale, e l'altro terzo all'accusatore, al quale con un testimonio degno di fede e con il suo giuramento s'abbia da dar fede: e chi non averà modo di pagare la detta pena, gli sia commutata in quattro tratti di corda, e sia obbligato ognuno particolarmente subito che vederà alcun bandito di andare con prestezza alla chiesa più prossima, e di sonar la campana a martello, e sia obbligato ogni Comune, ed ognuno particolarmente di detto Comune che sia atto a portar armi e verisimilmente possa udire detta campana, di pigliar subito le sue armi, e seguitar detti banditi, e pigliarli o ammazzarli, e pigliandoli condurli in le forze dell'officio ordinario, ovvero del Commissario: e chi mancherà di eseguire questo cascherà in la pena di ducati venticinque, da essere applicati alla Ducal Camera per li due terzi, e l'altro terzo all'accusatore, da essere pagati senza dilazione e termine alcuno; e se alcuna persona non averà modo di pagare, se gli commuterà questa pena in tre tratti di corda, da esserli data subito, senz'altra remissione.
Die 27 feb. 1522. [ Il duca approvavaquesta grida dirigendo all'Ariosto la Lettera che qui si riporta, poichè le nuove proposte di compensi per cattura e giudicatura de' banditi vengono a formarne il complemento. Segue indi l'autenticazione notarile che l'Ariosto fece farvi. «M. Lud. Noi avemo avuto la lettera vostra dì 27 del passato, per la quale avemo inteso come in esecuzione di quel che vi avemo commisso, avete fatto ardere la casa di quel Genese che occise a' dì passati il conte Giovanni da S. Donnino, di che vi commendiamo, e per questa nostra approviamo e confirmiamo la grida che avete fatto publicare contra quelli che dànno ricetto a' banditi, e vi diamo piena libertà che procediate alla esecuzione contra qualunque contraffacesse, secondo la comminatoria apposta in detta grida, come parrà a voi; alla prudenza e discrezione del quale ci riportiamo. «E perchè li banditi abbino causa di star più dalla lunga, e li officiali ed esecutori di far più volentiera e con più diligenza l'officio loro in cercar di avere nelle mani li delinquenti e punirli, vorressimo da mò innanzi il Capitano de' Balestrieri avesse per la cattura d'ogni bandito in pena capitale quattro ducati, e ciascuno balestriero un ducato, e il Cap. della Ragione che commettesse la esecuzione della giustizia avesse quattro ducati, la qual spesa si dovesse pagare in comune, perchè per comune benefizio avemo pensato questa ordinazione. Fate dunque congregare il Consiglio generale, e proponete la cosa, facendo intendere a quelli nostri dilettissimi sudditi la causa che ci move, ed esortandoli a contentarsi di fare la detta spesa; attento che è da credere che li banditi si guarderanno di praticare in quella nostra provincia per non essere presi, come intendino che sia posto questo ordine, e conseguentemente essa spesa si averà da pagare di rado; e se pur si pagherà spesso, purgherà essa provincia; e così non può il detto ordine essere se non utile, partorire buon frutto a l'uno e a l'altro modo: e se essi uomini se ne contenteranno, come credemo, fate che 'l si registri, e che si ponga in osservanza, e daretene avviso; e se a voi e a' detti uomini paresse che si dovesse construire o maggior o minor mercede a' detti officiali ed esecutori, similmente daretene avviso. Bene valete. «Ferrariae, IV maij 1522. «Ego Laurentius filius q. providitoris Antonij a Porta de Castelnovo Carfignanae publicus Apostolica, Imperialique Auctoritate Notarius, de mandato Mag. D. Ludovici de Ariostis de Ferraria ducalis generalis Commissarij provinciae Carfignanae sup. proclama una cum suprascriptis litteris ducalibus de verbo ad verbum sicut in suis originalibus inveni exemplavi, nil addito vel diminuto quod sensum mutet, et quia facta diligenti auscultatione de ipsis exemplis ad eorum originalia sup. utraq. concordare inveni: idcireo in fidem praemissorum hic me subscripsi meisque solitis et consuetis signo et nomine autenticavi.»(l. ✠s.) ]
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